Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 6

In vigore dal 27 dic 1933
Presso L'Avvocatura generale dello Stato è costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti, oltre il segretario generale, funzionari ed impiegati scelti dall'avvocato generale dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-6

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