Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo I
Art. 3
In vigore dal 13 nov 1936
L'Avvocatura generale dello Stato può avocare a sè la trattazione di qualunque causa in qualsiasi stadio, sede o giurisdizione si svolga.
A tale scopo gli avvocati distrettuali dello Stato, all'inizio di ogni causa che abbia speciale importanza per valore o per le questioni giuridiche delle quali si disputa, ne daranno sommaria informazione all'Avvocatura generale.
Gli avvocati dello Stato e gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato addetti alle Avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, essere incaricati della rappresentanza e difesa delle Amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, quando l'avvocato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-3