Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo II
Art. 5
In vigore dal 13 nov 1936
Le funzioni di procura sono di regola esercitate dai procuratori dell'Avvocatura dello Stato.
L'incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura è affidato in ogni ufficio ad un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dall'Avvocato generale, su proposta, per le Avvocature distrettuali, dei rispettivi capi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-5