Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo II

Art. 5

In vigore dal 13 nov 1936
Le funzioni di procura sono di regola esercitate dai procuratori dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura è affidato in ogni ufficio ad un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dall'Avvocato generale, su proposta, per le Avvocature distrettuali, dei rispettivi capi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-5

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