Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo I
Art. 4
In vigore dal 27 dic 1933
Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultazioni in qualsiasi affare, ciascun ufficio di Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza per le controversie di sua competenza e nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-4