Testo unicoCapo II

Art. 242

Art. 4, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603.

In vigore dal 22 dic 1933
Il patrimonio del R. Istituto orientale di Napoli è costituito: a) dai beni di qualsiasi natura già appartenenti all'antico Collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza; b) da qualsiasi altro cespite patrimoniale che gli potrà in seguito pervenire. Il Ministro per l'educazione nazionale provvederà direttamente alla liquidazione dei beni immobili già indicati nel l' della suddetta legge e curerà l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto.
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