Testo unico›Capo II
Art. 242
Art. 4, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603.
In vigore dal 22 dic 1933
Il patrimonio del R. Istituto orientale di Napoli è costituito:
a) dai beni di qualsiasi natura già appartenenti all'antico Collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza;
b) da qualsiasi altro cespite patrimoniale che gli potrà in seguito pervenire.
Il Ministro per l'educazione nazionale provvederà direttamente alla liquidazione dei beni immobili già indicati nel l' della suddetta legge e curerà l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-242