Testo unico›Capo II
Art. 238
AbrogatoArt. 60, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812.
In vigore dal 1 mag 1937
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 25 FEBBRAIO 1937, N. 439, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1937, N. 2317
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-238