Testo unico›Capo II
Art. 239
Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603.
In vigore dal 22 dic 1933
Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il R.
Istituto orientale di Napoli potrà provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel R.
Istituto.
Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale è posto l'Ente, lo stabilimento o l'Istituto con cui la convenzione ha luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-239