Testo unico›Capo II
Art. 237
Articoli 39, 40 e 65, commi 1°, 2° e 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
L'annessa tabella O determina le tasse e sopratasse scolastiche dovute per il Regio Istituto orientale di Napoli, per il Regio Istituto superiore navale di Napoli e per la Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma.
Le tasse d'immatricolazione e iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute agli Istituti, la tassa di laurea o diploma è devoluta all'Erario, le sopratasse per esami sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite nel regolamento.
I diritti di segreteria, dovuti per gli atti di competenza degli uffici degli Istituti di cui all', sono quelli stabiliti dalla tabella I.
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