Testo unicoCapo II

Art. 247

Art, 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603). Per gli atti e contratti del R. Istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.
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