Testo unico›§ 3
Art. 251
Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
Lo stato giuridico dei professori di ruolo del R. Istituto superiore navale di Napoli, ivi comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, è regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U.
Agli effetti dei concorsi il predetto Istituto è considerato come Facoltà di giurisprudenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-251