Testo unico›§ 3
Art. 253
Articoli 60, comma 3°, e 65, comma 3°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, a, 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
La R. Scuola normale superiore di Pisa ha per fine:
a) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;
b) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.
La Scuola accoglie soltanto alunni convittori a posto gratuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-253