Testo unico›§ 3
Art. 256
Art. 60, comma 4°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.
In vigore dal 22 dic 1933
La R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine:
a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessarie per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonché di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla;
b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;
c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degli insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione giovanile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-256