Testo unico§ 3

Art. 257

Art. 63, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Alla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma è concesso il perpetuo e gratuito uso degl'immobili di pertinenza dello Stato posti al suo servizio, ed è assegnato in proprietà tutto il materiale di qualsiasi natura, di cui attualmente dispone.
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