Testo unico§ 3

Art. 255

Legge 16 giugno 1932, n. 812.

In vigore dal 22 dic 1933
Lo stato giuridico dei professori di ruolo della R. Scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, è regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U. Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola normale sono considerati come professori delle rispettive Facoltà universitarie.
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