Art. 6

In vigore dal 15 ago 1933
La consegna degli appartamenti avrà luogo, dopo emessa la dichiarazione di abitabilità delle case economiche popolari costruite in San Domino, non appena gli assegnatari avranno sgombrati i locali occupati nell'isola di San Nicola. I locali dimessi passeranno in consegna all'Amministrazione dello Stato. L'applicazione dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sulle nuove costruzioni avrà luogo secondo le norme stabilite dalle leggi vigenti sull'imposta fabbricati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;919#art-6

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