Art. 2

In vigore dal 15 ago 1933
I terreni passati in proprietà al Comune, dovranno essere utilizzati in modo da ritrarne possibilmente cespiti costanti o suscettibili di incremento. Il relativo regolamento dovrà essere determinato dall'Amministrazione comunale entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto e sarà sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Nel caso di inadempimento da parte dell'Amministrazione comunale, provvederà il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;919#art-2

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