Art. 5
In vigore dal 15 ago 1933
Durante la costruzione è consentito agli assegnatari di chiedere ed ottenere a proprie spese ampliamenti e miglioramenti nei rispettivi alloggi.
In tal caso, ogni modificazione dovrà risultare da speciale perizia tecnica da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio del genio civile, sentita l'Amministrazione comunale. Il presuntivo importo dei lavori dovrà, prima del loro inizio, essere depositato a garanzia del pagamento delle opere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;919#art-5