Art. 9

In vigore dal 15 ago 1933
L'armadio farmaceutico passerà al Comune con l'obbligo di mantenerlo in piena efficienza. Il Comune cederà allo Stato tutto il mobilio di sua proprietà che costituisce l'attuale arredamento dell'ufficio e dell'alloggio del direttore della colonia dei confinati di polizia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;919#art-9

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