Art. 4
In vigore dal 15 ago 1933
Una Commissione, composta dal podestà o da chi ne fa le veci, da un funzionario dell'Intendenza provinciale di finanza e da un ingegnere dell'Ufficio del genio civile, procederà, prima dell'inizio delle costruzioni, all'assegnazione degli alloggi previsti dal piano regolatore alle famiglie che si impegneranno a trasferire la propria residenza nell'isola di San Domino, sgombrando i locali ora occupati nell'isola di San Nicola.
Le condizioni dell'assegnazione degli alloggi saranno stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;919#art-4