Art. 1
In vigore dal 15 ago 1933
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 21 gennaio 1932, n. 35, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 298, con cui venne istituito il comune delle Isole Tremiti e il Governo del Re autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti occorrenti per la esecuzione dello stesso Regio decreto-legge, e particolarmente, per assicurare al Comune i mezzi necessari al funzionamento dei pubblici servizi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono trasferiti in proprietà al Comune tutti i terreni delle Isole Tremiti appartenenti allo Stato, comprese le case coloniche ed i fabbricati utilizzabili dal Comune stesso, meno il lido del mare, il porto, i seni, le spiagge e gli stabili occorrenti ad Amministrazioni governative, da determinarsi dalle Amministrazioni stesse in rapporto alle necessità dei rispettivi servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;919#art-1