Art. 12

In vigore dal 15 ago 1933
Gli atti da compiere per la esecuzione del presente decreto saranno esenti da qualsiasi imposta, tassa od altro onere fiscale limitatamente al solo passaggio iniziale dei beni dello Stato al Comune. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registralo alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 334. foglio 116. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-27;919#art-12

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