Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo VII
Art. 131
(Art. 132 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli , non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-131