Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IV

Art. 136

(Art. 137 T. U. 1926).

In vigore dal 9 apr 2008
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-136

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