Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IV
Art. 136
(Art. 137 T. U. 1926).
In vigore dal 9 apr 2008
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-136