Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IV
Art. 139
(Art. 140 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-139