Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IV

Art. 139

(Art. 140 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
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