Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IV

Art. 140

(Art. 141 'Ì. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-140

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo