Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IV
Art. 140
(Art. 141 'Ì. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-140