Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo IV
Art. 133
(Art. 134 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-133