Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaTitolo IV

Art. 133

(Art. 134 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.
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(Art. 134 T. U. 1926). (Art. 133 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo