Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo VI
Art. 129
(Art. 130 T. U. 1926).
In vigore dal 20 mar 1935
L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.
Note all'articolo
- La L. 10 gennaio 1935, n. 112 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto, relativamente ai lavoratori in questa, contemplati, l'art. 129 (testo unico) della legge di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e in genere, salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori documenti del genere".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-129