Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo V
Art. 128
(Art. 129 T. U. 1926).
In vigore dal 16 dic 2005
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni di cui al primo comma stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone, che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-128