Art. 131 · (Art. 132 T. U. 1926).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo VII

Art. 131

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(Art. 132 T. U. 1926).

In vigore dal 11 lug 1931
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli , non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
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