Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Capo VII
Art. 131
175 / 234(Art. 132 T. U. 1926).
In vigore dal 11 lug 1931
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli , non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-131