RegolamentoTitolo XIX

Art. 410

In vigore dal 3 gen 1931
Agli agenti provenienti dai soppressi corpi municipali di Roma sarà conservata la residenza di Roma salvo che non occorra allontanarli per motivi disciplinari o di incompatibilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-410

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Art. 410 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo