Art. 410
RegolamentoTitolo XIX

Art. 410

410 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Agli agenti provenienti dai soppressi corpi municipali di Roma sarà conservata la residenza di Roma salvo che non occorra allontanarli per motivi disciplinari o di incompatibilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-410