Regolamento›Titolo XIX
Art. 410
410 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Agli agenti provenienti dai soppressi corpi municipali di Roma sarà conservata la residenza di Roma salvo che non occorra allontanarli per motivi disciplinari o di incompatibilità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-410