Regolamento›Titolo XIX
Art. 412
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti provenienti dai soppressi Corpi municipali di Roma ai quali, per effetto dell'ammissione nel Corpo degli agenti di P. S., spettarono complessivamente assegni fissi in misura inferiore a quelli complessivamente percepiti nei Corpi di provenienza, continueranno a conservare la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di assegni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-412