Art. 412
RegolamentoTitolo XIX

Art. 412

412 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti provenienti dai soppressi Corpi municipali di Roma ai quali, per effetto dell'ammissione nel Corpo degli agenti di P. S., spettarono complessivamente assegni fissi in misura inferiore a quelli complessivamente percepiti nei Corpi di provenienza, continueranno a conservare la differenza a titolo di assegno personale, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di assegni.
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