Regolamento›Titolo XIX
Art. 414
In vigore dal 3 gen 1931
Agli agenti che entrarono a far parte del Corpo prima della emanazione del presente regolamento si applicano, in materia di prima vestizione, le disposizioni di cui l' del R. decreto 14 luglio 1927, n. 1558, e cioè:
a) a quelli provenienti per passaggio diretto da altri Corpi di polizia nessuna indennità è dovuta quale corrispettivo di indumenti civili di prima vestizione;
b) agli altri spetta una indennità di L. 500 lorde, se ebbero già dall'Amministrazione i soli effetti di biancheria e non l'abito civile; e nulla spetta se furono già forniti dall'Amministrazione, di effetti di biancheria e di abito civile;
c) a tutti spettano per una sola volta, gratuitamente, gli effetti di divisa di cui alle lettere c), d), e) dell', qualora siano destinati in servizio alla Capitale od in servizio di mare od adibiti quali guardafili o conducenti di automezzi di terra e di mare.
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