Regolamento›Titolo XIX
Art. 415
In vigore dal 3 gen 1931
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, il Ministero dell'interno ha facoltà di regolarizzare la posizione di quegli agenti di polizia che - assunti temporaneamente nella città di Zara dopo la sua annessione al Regno - vi prestino ancora utile servizio.
Gli stessi, nel Corpo degli agenti di P. S. prenderanno posto fra le guardie attualmente in servizio con anzianità dal giorno in cui furono effettivamente assunti.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-415