Regolamento›Capo II
Art. 405
In vigore dal 3 gen 1931
I conti giudiziali, chiusi e sottoscritti come è indicato nell'articolo precedente, sono corredati di tutte le richieste di carico e di scarico, e ciascuna richiesta avrà a corredo i relativi documenti giustificativi. Sono poscia dal consegnatario del magazzino rimessi al direttore della Scuola che li invia al Ministero (Ragioneria) per gli ulteriori provvedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-405