RegolamentoCapo II

Art. 403

In vigore dal 3 gen 1931
I conti del materiale sono tenuti in evidenza con registri analitici riassuntivi che rappresentano l'inventario del materiale al primo giorno d'ogni anno finanziario, gli aumenti e le diminuzioni avvenute nell'esercizio e dimostrano il carico risultante all'ultimo giorno dell'esercizio medesimo. I registri di ogni nuovo esercizio sono iniziati riportandovi le risultanze della gestione precedente. Si dovrà tenere un registro per ciascuno dei tre gruppi in cui il materiale si distingue. --------------- Si possono adoperare i modelli 1022-A e 1022-B del catalogo degli stampati in uso nelle Amministrazioni del Regio esercito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-403

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Art. 403 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo