Regolamento›Capo II
Art. 398
In vigore dal 3 gen 1931
Copia delle relazioni, corredata dai documenti giustificativi, sarà dal direttore della Scuola inviata al Ministero dell'interno, il quale, in caso riconosca dimostrata la forza maggiore, rilascia il decreto di scarico.
In caso contrario procede all'addebito ai responsabili, autorizzando contemporaneamente la riduzione del carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-398