RegolamentoCapo II

Art. 396

In vigore dal 3 gen 1931
Nei casi di reati contro la proprietà e in tutti gli altri nei quali siavi fondato sospetto di dolo, il direttore della Scuola, oltre a quanto è stabilito all'articolo precedente, deve farne subito denunzia all'autorità giudiziaria, riferendone contemporaneamente al Ministero.
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