RegolamentoCapo II

Art. 397

In vigore dal 3 gen 1931
La Commissione o il direttore della Scuola, esaminate tutte le circostanze del fatto, determina quali siano i danni, quale il loro importo, e se ed in quale misura siano da imputarsi a causa di forza maggiore, e compila poscia una particolareggiata relazione del suo operato e delle sue conclusioni. Le relazioni sono distinte secondo che trattasi di oggetti di corredo, di oggetti di armamento o di oggetti di casermaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-397

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Art. 397 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo