Regolamento›Capo II
Art. 404
In vigore dal 3 gen 1931
Il conto giudiziale sarà reso annualmente alla Corte dei conti, pel tramite del Ministero, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, e, nel caso di cessazione del consegnatario del magazzino, entro due mesi dal termine della sua gestione.
Il conto giudiziale riassume la consistenza di ogni specie dei materiali del magazzino, porta a corredo le richieste e buoni di carico e scarico ed è costituito dagli stessi registri di carico, cui debbonsi apporre, dopo l'assestamento delle scritture, le seguenti dichiarazioni firmate dal consegnatario e vistate dal direttore della Scuola.
Nella prima facciata: «Il consegnatario qui sottoscritto dichiara che il suo carico al... (giorno del principio dell'esercizio finanziario o della gestione), gli aumenti e le diminuzioni avvenute nel corso della sua personale gestione, ed il conseguente carico risultante al..... (giorno del principio dell'esercizio finanziario successivo o del termine della gestione) sono della precisa quantità e valore dimostrati nel presente registro».
Nell'ultima facciata: «firmato il presente conto giudiziale per la gestione del decorso esercizio finanziario 19..-19.. (ovvero dal..
. al...)».
Storico versioni
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