Art. 2

In vigore dal 27 giu 1930
Oltre alle attribuzioni fissate dall' del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il Regio ispettore scolastico esercita anche le seguenti: a) infligge la punizione della censura; b) ordina la chiusura delle scuole private, aperte senza autorizzazione; c) vigila sull'impiego dei sussidi per l'arredamento scolastico e provvede ai necessari collaudi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-2

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