Art. 1

In vigore dal 27 giu 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: . All' del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente: «Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile alla istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo col prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; approva, oltre a quelle indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali che abbiano per obbietto: a) la costituzione delle Commissioni di concorso per il personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari; b) le assegnazioni di sede agli insegnanti nominati in esito a concorso; c) l'iscrizione dei maestri nei ruoli; d) i congedi e le aspettative; e) le supplenze e le nomine provvisorie; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo