Art. 1
In vigore dal 27 giu 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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All' del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
«Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile alla istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo col prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; approva, oltre a quelle indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali che abbiano per obbietto: a) la costituzione delle Commissioni di concorso per il personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari; b) le assegnazioni di sede agli insegnanti nominati in esito a concorso; c) l'iscrizione dei maestri nei ruoli; d) i congedi e le aspettative; e) le supplenze e le nomine provvisorie; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-1