Statuto
Art. 4
In vigore dal 17 nov 1929
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dal contributo di L. 4,500,000 dato in parti eguali dal Comune, dal Consiglio provinciale dell'economia e dalla Provincia di Bari;
b) da lasciti, da donazioni, da contributi di enti pubblici e privati destinati ad incremento del patrimonio;
c) dalla quota delle eccedenze attive di ciascun esercizio, giusta quanto dispone l'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-4