Statuto
Art. 7
In vigore dal 17 nov 1929
Il Consiglio generale è costituito:
a) dai rappresentanti degli enti fondatori, in ragione di due rappresentanti per ente;
b) da due rappresentanti della Camera di commercio italo-orientale;
c) dal segretario federale provinciale fascista;
d) dal direttore della «Gazzetta del Mezzogiorno»;
e) dai presidenti di ciascuno degli altri enti di cui all';
f) da un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero delle corporazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-7