Statuto

Art. 7

In vigore dal 17 nov 1929
Il Consiglio generale è costituito: a) dai rappresentanti degli enti fondatori, in ragione di due rappresentanti per ente; b) da due rappresentanti della Camera di commercio italo-orientale; c) dal segretario federale provinciale fascista; d) dal direttore della «Gazzetta del Mezzogiorno»; e) dai presidenti di ciascuno degli altri enti di cui all'; f) da un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero delle corporazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-7

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