Statuto

Art. 5

In vigore dal 17 nov 1929
Alla gestione dell'Ente si provvede: a) con il ricavo dei fitti degli spazi e coi proventi di speciali iniziative e concessioni; b) con i contributi dello Stato, di altri enti pubblici e di enti privati non destinati ad incremento del patrimonio; c) con donazioni, legati, oblazioni e con qualsiasi altra forma di contributo destinati ad incremento dei mezzi finanziari; d) con gli interessi attivi del patrimonio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo