Statuto
Art. 5
In vigore dal 17 nov 1929
Alla gestione dell'Ente si provvede:
a) con il ricavo dei fitti degli spazi e coi proventi di speciali iniziative e concessioni;
b) con i contributi dello Stato, di altri enti pubblici e di enti privati non destinati ad incremento del patrimonio;
c) con donazioni, legati, oblazioni e con qualsiasi altra forma di contributo destinati ad incremento dei mezzi finanziari;
d) con gli interessi attivi del patrimonio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-5