Statuto

Art. 9

In vigore dal 17 nov 1929
Il presidente è nominato dal Governo. Il Consiglio generale nomina nel suo seno un vice presidente. Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, ha la legale rappresentanza dell'Ente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-9

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