Statuto

Art. 3

In vigore dal 17 nov 1929
Sono considerati quali enti: a) fondatori: 1° la città di Bari; 2° il Consiglio provinciale dell'economia di Bari; 3° la provincia di Bari; b) di diritto: 1° la Federazione provinciale fascista; 2° la «Gazzetta del Mezzogiorno»; 3° la Camera di commercio italo-orientale; 4° la Federazione provinciale fascista dell'agricoltura; 5° la Federazione provinciale fascista dell'industria; 6° la Federazione provinciale fascista del commercio,
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-3

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