Statuto
Art. 21
In vigore dal 17 nov 1929
Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute:
a) il 40 % in aumento del patrimonio;
b) il 40 % per la costituzione della riserva;
c) il 20 % a disposizione del Consiglio generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-21