Statuto

Art. 21

In vigore dal 17 nov 1929
Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute: a) il 40 % in aumento del patrimonio; b) il 40 % per la costituzione della riserva; c) il 20 % a disposizione del Consiglio generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-21

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