Statuto

Art. 18

In vigore dal 17 nov 1929
Il Segretario generale è il capo degli uffici; assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo; ne controfirma gli atti e cura la osservanza delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-18

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